Titolo: Approvata nuova legge sulle revisioni Mer 31 Mag 2017, 18:47
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Il 20 maggio 2018 è una data storica per la revisione periodica obbligatoria dell'auto: il decreto del ministro dei Trasporti numero 214 del 19 maggio 2017 rivoluziona il settore, tenendo conto delle indicazioni dell'Unione Europea. Tecnicamente, le nuove norme attive riguardano la revisione dei veicoli M1, M2, M3 (veicoli trasporto persone), N1, N2, N3 (veicoli trasporto cose), O1, O2, O3, O4 (rimorchi), L1e, L2e, L33, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motoveicoli), T1b, T2b, T3b, T4b, T5 (trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h). Gli obiettivi delle nuove regole sono essenzialmente due: limitare le truffe delle auto "schilometrate" (vetture usate con tantissimi chilometri sulle spalle, ma vendute come se ne avessero pochi), migliorare la sicurezza stradale e la qualità dell'aria (revisioni certe implicano auto meno a rischio incidente e più "pulite"). Vediamo come.
Che cosa cambia
Dal 20 maggio 2018 il contenuto minimo dei certificati di revisione rilasciati in seguito a un controllo tecnico prevede che vengano indicati il numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio), la targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione, il luogo e la data del controllo. Ma eccoci al punto: il centro che fa la revisione dovrà eseguire la lettura del contachilometri al momento del controllo. A sincerarsi che tutto fili liscio dovranno esserci "ispettori" che non siano in conflitto di interessi con il centro revisioni. In più, l'officina indicherà categoria del veicolo, carenze individuate e livello di gravità, risultato del controllo tecnico, data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, nome dell'organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile del controllo.
I dati al ministero
Tutte le informazioni verranno gestite dal ministero dei Trasporti. Se tutto filerà liscio, un potenziale acquirente di un usato potrà verificare il numero di chilometri di quell'auto attraverso il sito del ministero Il Portale dell'Automobilista: in base al chilometraggio rilevato al momento della revisione, chi vuole comprare deciderà il da farsi. Ovviamente, si tratta di una sorta di argine per limitare le truffe delle auto "schilometrate", non certo di una soluzione definitiva contro la miriade di possibili trucchetti per frodare: solo per fare un esempio, molto prima della revisione, un furbetto può sempre "portare indietro" il contachilometri.
Che cosa non cambia
La cadenza della revisione rimane quasi del tutto invariata e sarà quindi annuale per i veicoli M2, M3, N2, N3, O3, O4, nonché per i veicoli M1 o L motoveicoli in servizio di piazza o NCC e per i veicoli atipici (a esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico). La revisione dovrà essere effettuata entro 4 anni dalla data della prima immatricolazione e, successivamente, entro 2 anni dal precedente controllo, quando si tratta di veicoli M1, N1, O1, O2, T1b, T2b, T3b, T4b, T5 e dei veicoli di categoria L. La scadenza continua a essere disposta la revisione entro il mese di rilascio della carta di circolazione (prima revisione) ed entro il mese del precedente controllo (revisioni successive alla prima).
Il sistema delle revisioni diventa serio e genera un albo nazionale dei veicoli con tutte le informazioni salienti sullo stato d'uso.
Basta alla truffe sui km e basta alle revisioni facili. Tutto molto bello ma quanto costerà in più agli automobilisti ogni revisione?
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Titolo: Re: Approvata nuova legge sulle revisioni Mer 31 Mag 2017, 18:55
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Tra le novità c'è l'introduzione del Certificato di revisione, a tutela sia di chi vende che di chi compra un'auto usata. La disposizione verrà inserita nella Gazzetta Ufficiale, per poi entrare il vigore dal 20 maggio del 2018.
Dopo le anticipazioni delle scorse settimane è stato firmato ildecreto ministeriale che dà il via libera alle nuove regole in tema di revisioni: entrerà nella Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni per essere applicato dal 20 maggio 2018. Le tempistiche dopo cui è prevista la revisione del veicolo rimangono le stesse: 4 anni dopo la prima immatricolazione e poi ogni 24 mesi, senza limiti chilometrici, come precedentemente preventivato.
Viene introdotto il certificato di revisione, che conterrà dati come il numero di telaio, targa di immatricolazione, luogo e data del controllo, lettura del contachilometri al momento del controllo (dato poi trasmesso alla Motorizzazione civile e reso pubblico sulPortale dell’automobilista), categoria del veicolo, carenze individuate e loro livello di gravità, risultato del controllo tecnico, data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, nome del centro revisioni che ha effettuato il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile.
Il suddetto documento aiuterà certamente chi vende la propria auto a dimostrare l’effettiva usura del veicolo, mentre chi compra è virtualmente più protetto dalle cosiddette vetture “schilometrate”, quelle che vengono vendute coicontachilometri taroccati: anche se chi li manomette rischia unamulta di soli 85 euro e rimane all’abilità dell’esaminatore riconoscere e segnalare eventuali taroccamenti. Le tariffe per la revisione rimangono le stesse: 45 euro nelle sedi provinciali della Motorizzazione civile e 66,88 euro nei centri privati convenzionati. Il superamento della revisione sarà certificato da una fustella da applicare sulla carta di circolazione, indicante la data entro la quale dovrà essere effettuata la revisione successiva.
Sulla fustella delle auto “bocciate” sarà invece riportata la dicitura “Revisione ripetere – Da ripresentare a visita entro un mese” per le auto con piccole difettosità, da ripristinare nell’arco di massimo30 giorni. Se invece le anomalie riscontrate nell’ambito della revisione fossero tali da compromettere la sicurezza di marcia, allora sulla carta di circolazione verrà scritto “Revisione ripetere – veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”: circolazione garantita solo nel corso delle 24 ore successive alla bocciatura.
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Titolo: Re: Approvata nuova legge sulle revisioni Gio 01 Giu 2017, 13:31
Stando alle informazioni reperite sinora sembrerebbe proprio che le auto modificate non avranno vita facile specie se presso le officine di revisione dovrà essere presente un ispettore terzo.
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Titolo: Re: Approvata nuova legge sulle revisioni Gio 01 Giu 2017, 15:33
bisognerà portare due casse di birra invece di una
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Titolo: Re: Approvata nuova legge sulle revisioni Gio 01 Giu 2017, 16:34
Credo non basterà ... stavolta ho l'impressione che la maglie saranno parecchio più strette in larga parte d'Italia.
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Titolo: Re: Approvata nuova legge sulle revisioni Mer 07 Giu 2017, 16:53
Rispetto alle anticipazioni trapelate alcune settimane fa, dal decreto ministeriale sulle revisioni che recepisce la direttiva europea 2014/45, firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il 19 maggio scorso, è rimasta fuori solamente la norma sui 160 mila chilometri. Come ora, dunque, il primo controllo tecnico andrà fatto dopo quattro anni dall’immatricolazione dell’auto (entro il mese di immatricolazione), indipendentemente dai chilometri percorsi. E quelli successivi, come adesso, dovranno essere effettuati ogni due anni, entro il mese in cui è stata sostenuta la revisione precedente, indipendentemente dai chilometri percorsi (leggi qui tutto ciò che serve sapere prima di sottoporre l'auto al controllo).
Arriva il certificato di revisione. Il decreto per ora è stato pubblicato solo sul sito del ministero delle Infrastrutture; andrà in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. E diventerà pienamente operativo solo tra un anno. La novità più importante per gli automobilisti sarà il certificato di revisione, rilasciato in copia cartacea alla persona che porterà l’auto al controllo tecnico. Il documento conterrà i seguenti dati: - numero di telaio; - targa di immatricolazione; - luogo e data del controllo; - lettura del contachilometri al momento del controllo; - categoria del veicolo; - carenze individuate e livello di gravità; - risultato del controllo tecnico; - data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale; - nome del centro revisioni che ha effettuato il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile. Chilometri indicati sul certificato di revisione. Come accennato, sul certificato di revisione dovrà essere indicata la percorrenza del veicolo rilevata dall’operatore. L’obbligo di rilevare questo dato e trasmetterlo alla Motorizzazione civile, peraltro, fu introdotto con una circolare firmata dal direttore generale Maurizio Vitelli già nel 2010. Ma se fino a poco tempo fa il dato eventualmente inserito dall’operatore era noto esclusivamente alla Motorizzazione (solo dall’aprile scorso è stato reso pubblico sul Portale dell’automobilista), con le nuove disposizioni dovrà essere immediatamente portato a conoscenza anche del proprietario dell’auto. Vietato manomettere il contachilometri. L’altra novità, riguarda la manomissione del contachilometri. Fino a oggi chiunque lo alteri non rischia nulla. Si configura il reato di truffa solamente quando si vende il veicolo schilometrato a un’altra persona, fisica o giuridica, ignara di ciò che è stato fatto. Il decreto, invece, afferma che “la manomissione del contachilometri è punibile ai sensi del Codice della strada”. In assenza di una violazione specifica, però, la norma non può che riferirsi all’articolo 79 ("Veicolo con caratteristiche o dispositivi alterati o non funzionanti"), violazione che prevede una sanzione di appena 85 euro. Resta da capire come possa l'operatore, in assenza di evidenza, accorgersi della manomissione... Tariffa invariata. Per ora. Come già anticipato, nulla cambia sul fronte delle tariffe, fissate dieci anni fa: 45 euro se l’operazione viene effettuata (su prenotazione) nelle sedi provinciali della Motorizzazione civile, 66,88 euro se, invece, viene effettuata in uno dei circa 8.500 centri privati convenzionati. Cosa accade se non si supera il controllo. In caso di esito sfavorevole della revisione, possono presentarsi due situazioni: il veicolo può continuare a circolare per un mese, in deroga alla scadenza, per dare tempo al proprietario di ripristinarne l’efficienza (cosa che deve risultare da apposita documentazione). In questo caso sulla carta di circolazione sarà apposta la dicitura “Revisione ripetere – Da ripresentare a visita entro un mese”. Nel caso in cui, invece, emergano anomalie o difetti tali da compromettere la sicurezza della circolazione, sulla carta di circolazione sarà apposta la dicitura “Revisione ripetere – veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare (nel corso della stessa giornata, ndr) solo per essere condotto in officina”. Data di scadenza sulla carta di circolazione. Una piccola novità è costituita dalla cosiddetta “fustella” con l’esito del controllo che è applicata sulla carta di circolazione dal centro revisioni. Finora su di essa era riportata la data in cui era stato effettuato il controllo. D’ora in poi, invece, per aiutare il proprietario del veicolo sarà indicata la data entro la quale dovrà essere effettuata la revisione successiva (ricordiamo che il proprietario è avvertito della scadenza solo se è registrato al Portale dell’automobilista). Arrivano gli ispettori. Un’altra novità, che però non riguarda direttamente gli automobilisti, è l’istituzione del responsabile tecnico della revisione. Il cosiddetto “ispettore” dovrà soddisfare alcuni requisiti minimi di competenza e formazione previsti da un apposito allegato al decreto ministeriale e non dovrà trovarsi in conflitto d’interesse. Insomma, non dovrà essere il titolare del centro revisione, ma non dovrà necessariamente essere un soggetto terzo. La norma parla semplicemente di “elevato livello di imparzialità e obiettività” rimandando il tutto a un “provvedimento dell’autorità competente”. Nasce l’organismo di supervisione. Un’altra novità riguarda il cosiddetto “organismo di supervisione”, il soggetto a cui sarà demandato, a partire dal 2023, la supervisione sui centri revisione, cioè la verifica del rispetto dei requisiti dei locali, delle attrezzature, della formazione degli ispettori, dell’esito delle revisioni eccetera. Un soggetto che, in teoria, potrebbe non necessariamente coincidere con il ministero delle Infrastrutture. Si parte il 20 maggio 2018. Come detto, tutto ciò non è ancora operativo. Le novità sopra descritte, infatti, si applicheranno a partire dal 20 maggio 2018 (dal 2023 quella sull’organismo di supervisione). Insomma, c’è un anno di tempo per adeguare il software del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile (e dei centri revisione) e per emanare le necessarie disposizioni attuative. Mario Rossi
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