Un raduno di fuoristrada si configura in pieno come “attività pericolosa” e agli organizzatori della manifestazione, per andare esenti da responsabilità in caso di incidenti, non è sufficiente di aver genericamente illustrato ai partecipanti il percorso, essendo richiesti informazioni e anche controlli e misure più specifici e approfonditi. Lo ha chiarito la Cassazione, terza sezione civile, nella interessante ordinanza n. 26860/23 depositata il 19 settembre 2023.
Grave incidente durante in raduno di fuoristrada, passeggera di un’auto rimane paralizzata
Gli Ermellini si sono occupati di una causa civile conseguente ad un rovinoso sinistro occorso in Emilia Romagna nel 2007 durante, appunto, un raduno di fuoristrada: il conducente di una delle vetture in lizza durante il percorso aveva urtato un grosso masso che aveva causato la rottura dell’albero di trazione del veicolo, con la conseguenza che egli ne aveva perso il controllo e che il mezzo era precipitato in un burrone. La donna che trasportava nell’auto era rimasta gravemente ferita e aveva riportato una paraplegia completa da trauma vertebro-midollare, rimanendo paralizzata.
La vittima e i familiari fanno causa per il risarcimento, il tribunale condanna il conducente
La vittima e i suoi congiunti, che si sono trovati a doverla assistere in modo continuativo, avevano quindi citato in giudizio il guidatore e il proprietario del mezzo e la sua compagnia assicuratrice e il club organizzatore dell’evento e il suo presidente per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni patiti. Il tribunale aveva dichiarato esclusivo responsabile del sinistro il conducente del veicolo e l’aveva condannato, in solido con l’assicurazione, a risarcire la passeggera con la somma di 1,352 milioni di euro, nonché tutti i danni non patrimoniali in favore dei suoi familiari.
Il guidatore si era messo in strada con un veicolo non all’altezza e aveva frenato troppo tardi
In buona sostanza, secondo il giudice di primo grado, la colpa era solo di colui che era alla guida del fuoristrada che si era messo in marcia con un mezzo vecchio e, dopo aver urtato una pietra e aver così irrimediabilmente compromesso l’albero di trazione, non era riuscito ad attuare una manovra di emergenza in grado di mettere in sicurezza la vettura e i suoi passeggeri e, a causa della sua scelta imprudente di essersi messo per strada con un mezzo non all’altezza del percorso difficoltoso, e della sua imperizia, aveva determinato il volo nel burrone. Nessuna responsabilità era stata invece ravvisata in capo al club organizzatore e al suo presidente.
Per la Corte d’appello corresponsabili anche il club organizzatore dell’evento e il presidente
Il conducente dell’autovettura, tuttavia, aveva appellato la sentenza, chiedendo che si accertasse che il sinistro si era verificato per caso fortuito e, in second’ordine, che si dichiarasse che era occorso per colpa esclusiva o quanto meno concorrente del club che aveva organizzato il raduno e del suo presidente, con conseguente condanna di tutti i soggetti al risarcimento, in solido, della vittima, e la stessa richiesta era stata presentata nell’appello incidentale della danneggiata e dei congiunti. E la Corte d’Appello di Bologna nel 2021 aveva parzialmente accolto il gravame, confermando la sentenza di primo grado laddove aveva accertato la responsabilità del conducente ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, che, com’è noto, pone a carico del conducente appunto, e in favore anche del trasportato, una presunzione di colpa, superabile con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, prova che la Corte territoriale riteneva non essere stata offerta dall’appellante. Anche i giudici di seconde cure, infatti, avevano valorizzato circostanze quali il fatto che il guidatore si fosse posto alla guida di un veicolo, per partecipare al raduno, immatricolato già da tantissimi anni, e peraltro non di sua proprietà, senza verificare preventivamente che le sue condizioni di manutenzione fossero sufficienti a renderlo idoneo ad affrontare in sicurezza il percorso previsto. E anche in relazione alla imperizia contestata, la Corte d’appello aveva confermato la valutazione del primo giudice, che aveva rilevato come il tempo di reazione impiegato prima di frenare fosse stato obiettivamente inadeguato.
Un raduno di fuoristrada si configura come “attività pericolosa”
La Corte territoriale, tuttavia, aveva accolto l’appello, peraltro quello incidentale dei danneggiati, volto ad accertare la corresponsabilità del club e del suo presidente, affermando che la manifestazione di raduno di fuoristrada andava ricondotta nell’ambito di operatività dell’art. 2050 c.c., potendosi considerare attività pericolosa, come peraltro già indicato dalle sentenze n. 25421/2017 e 860/2015 della Cassazione. E i giudici, affermata anche la loro responsabilità, aveva ritenuto che essi non avessero fornito la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, condannando pertanto il club e il suo presidente, in solido con il conducente, a risarcire la passeggera macrolesa.
Gli organizzatori del raduno addossano la colpa solo al conducente
Questi ultimi, a questo punto, hanno proposto ricorso per Cassazione con una serie di motivi di doglianza, contestando il fatto che la “semplice” organizzazione di una manifestazione di fuoristrada amatoriale e non agonistica fosse stata ricondotta alla gestione di attività pericolosa, facendone quindi derivare la configurabilità della relativa ipotesi di responsabilità a loro carico. Secondo i ricorrenti, la causa esclusiva e determinante del sinistro era da individuare nel guasto meccanico verificatosi sul vetusto veicolo in questione e nella troppo lenta reazione del conducente nel frenare: per la tesi difensiva questi elementi costituivano la causa esclusiva sopravvenuta del danno, tale da far venire meno ogni nesso causale tra l’evento e la presunta attività pericolosa esercitata dagli organizzatori.
Asserendo di aver posto in essere tutte le “cautele ordinarie” atte a ridurre i rischi del rally
Inoltre hanno aggiunto di aver posto in essere tutte le cautele ordinarie per contenere i rischi nei limiti del tipo di attività che si andava a svolgere, non potendo pretendere che l’organizzatore di un rally automobilistico fuoristrada andasse a verificare le condizioni degli automezzi né la perizia dei conducenti partecipanti, chiarendo anche di aver organizzato un raduno con itinerario descritto ai partecipanti, i quali dunque sapevano che esso si snodava su strade di montagna, e asserendo che era inesigibile, e anche praticamente non effettuabile, la delimitazione del tracciato stesso da parte degli organizzatori. In definitiva, secondo i ricorrenti l’obbligo degli organizzatori di una manifestazione sportiva sul genere si sostanzierebbe nei doveri di informazione e cautela e non potrebbe tradursi in un obbligo di rimozione del rischio, tornando a battere sul fatto che era inesigibile da parte loro la verifica degli autoveicoli e della capacità di guida dei vari conducenti, come pure la pretesa di installare barriere di protezione lungo tutto il tracciato, che prevedeva l’attraversamento di mulattiere e vecchi sentieri di montagna.
La Cassazione rigetta le doglianze, insufficienti le mere informazioni ai partecipanti
Ma la Cassazione ha respinto le loro doglianze giudicando la sentenza impugnata “ampiamente conforme ai principi di diritto già espressi dalla giurisprudenza di legittimità, laddove la Corte di merito ritiene qualificabile, previo accertamento in fatto, la manifestazione di fuoristrada nell’ambito dell’attività pericolosa ed esclude, mediante verifica in concreto, che le mere informazioni fornite ai partecipanti, non accompagnate da alcuna verifica, da parte degli organizzatori, dell’idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti, potesse integrare gli estremi della prova liberatoria. E allo stesso modo, per gli Ermellini, è corretta la decisone della Corte territoriale di non equiparare l’imperizia mostrata dal conducente nella sua condotta di guida e nell’affrontare il tracciato predisposto dagli organizzatori “a una condotta connotata da imprevedibilità ed eccezionalità, tali da recidere il nesso causale tra il sinistro e le caratteristiche del raduno”: in altre parole, l’accaduto era prevedibile.
Eventi motoristici con difficoltà sopra la media impongono determinate cautele ai promotori
Ed è qui che la Cassazione ribadisce che “l’organizzazione di un’attività sportiva, nel caso in questione di “rafting”, che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell’ambito della diligenza richiesta per l’esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare le difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza”. Pertanto, proseguono i giudici del Palazzaccio, in relazione all’attività pericolosa costituita dall’organizzazione di un raduno di fuoristrada per la percorrenza di un tracciato extraurbano, “non è sufficiente ad integrare gli estremi della prova liberatoria in capo agli organizzatori l’aver fornito ai partecipanti informazioni sul tracciato, ove le stesse non siano state accompagnate dall’evidenziazione dei punti di maggiore difficoltà, dall’indicazione degli accorgimenti da adottare per affrontarli in sicurezza e dall’indicazione di tracciati alternativi adottabili in caso di difficoltà”.
Vanno almeno verificate preliminarmente idoneità dei veicoli iscritti ed esperienza dei guidatori
In conclusione, ai fini di un’adeguata prova liberatoria, l’organizzazione dovrà associare “informazioni adeguate ad una verifica preliminare sulla almeno apparente idoneità dei mezzi, tenuto conto anche delle condizioni di vetustà di essi, ad affrontare il percorso e sulla esperienza dei conducenti in relazione al tipo di percorso”. Del pari, “non può integrare gli estremi del caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso causale tra l’eventuale responsabilità degli organizzatori del raduno e i danni da esso derivati, la condotta imperita di uno dei conducenti degli automezzi, non essendo un elemento eccezionale ed imprevedibile tale da determinarne l’interruzione”. Per la cronaca, la sentenza impugnata è stata cassata ma solo limitatamente al motivo di ricorso relativo alla refusione delle spese di lite.
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Loziorso member
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Titolo: Re: Sentenza cassazione su incidente durante i raduni Sab 17 Feb 2024, 10:41
ma come si fa a verificare le condizioni del mezzo e le capacita dei conducenti .... i raduni per i giudici andrebbero fatte solo tra amici e conoscenti che si frequentano da decenni e gli "estranei" andrebbero esclusi quindi i raduni si tramuterebbero solo in uscite private ... una sentenza con queste motivazioni uccide qualunque raduno pubblico ... è l'ennesima dimostrazione che i nostri giudici vivono su un altro pianeta e non conoscono per niente la vita reale della popolazione
Titolo: Re: Sentenza cassazione su incidente durante i raduni Sab 17 Feb 2024, 12:20
Si, è una sentenza molto discutibile che mi pare scaturita dalla volontà di trovare un colpevole ai fini assicurativi .. non importa se uno è un coglione perché a quel punto l'organizzazione, secondo i giudici, avrebbe dovuto impedire che il soggetto si rivelasse con un incidente a loro dire "annunciato". L'unico punto su cui mi trovo in parte concorde è che si deve trovare il modo di avere una manleva per chi organizza. La liberatoria non credo basti ma certo aiuta nel dimostrare che l'organizzazione ha posto attenzione a determinate tematiche e che la dichiarazione del partecipante attestava il rispetto delle regole .. se poi quello dichiara il falso il problema inizia ad essere più suo che degli altri. Chiaro che la spada di Damocle è la pretesa di responsabilità in solido tra i soggetti coinvolti. Converrà essere molto convincenti nell'organizzazione di eventi circa la necessità di avere auto in regola e non accettare quelle palesemente ed eccessivamente modificate perché in quel caso si andrebbe a configurarsi la manifestazione sportiva di fatto e li cambia completamente il mondo.
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Loziorso member
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Titolo: Re: Sentenza cassazione su incidente durante i raduni Sab 17 Feb 2024, 18:55
quello che forse mi sembra di aver capito che nelle motivazioni della sentenza anche se c'era la manleva l'organizzatore è SEMPRE parte responsabile e che la manleva anche se c'era è nulla.. quindi anche con la manleva le colpe sono da dividersi sempre con una parte da quantificare anche all'organizzazione .... manleva avvisi verbali e spiegazioni scritte qualunque essi siano non eliminano mai tutte le responsabilita e l'unico modo per tutelarsi e solo di tagliare le gomme a chi non conosci per non farlo partecipare in nessun modo